Framework nazionale

Nel testo precedente si è offerta una visione d’insieme dello status delle persone LGBT, della protezione accordata contro i crimini d’odio e ai diritti delle vittime di crimini d’odio di matrice omotrasfobica all’interno del panorama europeo. Si legga il testo seguente per avere un’idea più specifica sul contesto italiano.

Lo status delle persone LGBT in Italia

La legge 76/2016 ha introdotto una disciplina delle unioni omosessuali, per numerosi aspetti assimilabili al matrimonio, ma non del tutto equiparabili; l’adozione da parte delle coppie omosessuali non è disciplinata e continua ad essere oggetto di dibattito e di controversie giudiziarie.

I generi non-binary non sono riconosciuti; la possibilità di accedere ad una rettifica anagrafica del sesso è subordinata ad una richiesta da parte dell’interessato ad ottenere la modificazione. Sebbene le operazioni chirurgiche sui caratteri sessuali primari non siano più ritenute una condizione necessaria per la rettifica, una diagnosi e trattamenti medici o psicologici sono comunque una precondizione.

La protezione delle persone LGBT contro i crimini d’odio in Italia

La costituzione italiana non proibisce esplicitamente le discriminazioni basate su fattori SOGI, ma gli artt. 2 e 3, dedicati ai principi generali di uguaglianza e non discriminazione possono essere invocati per offrire protezione ai diritti delle persone LGBT.

La tutela penalistica riservata ai crimini d’odio commessi per discriminazioni basate sull’orientamento sessuale o l’identità di genere è limitata: l’ordinamento punisce i crimini d’odio, ma include solo motivi di discriminazione basati su nazionalità, etnia, razza o religione. Una modifica al codice penale volta ad inserire l’orientamento sessuale e l’identità di genere tra i motivi d’odio penalmente rilevanti è in discussione.

 

I diritti delle vittime di crimini d’odio di matrice omotransfobica in Italia

Il recepimento della direttiva «Victims’ Rights» ha avuto un impatto limitato sulla situazione delle vittime di crimini d’odio di matrice omotransfobica, legato alla possibilità di considerare le vittime come «vulnerabili» e perciò applicare misure di protezione nel corso del processo per evitare vittimizzazioni secondarie. Un problema è rappresentato dall’accesso ai servizi di supporto: la direttiva enfatizza l’importanza della RJ e il decreto di recepimento sottolinea che la vittima deve avere diritto a servizi di supporto, ma per le vittime di crimini d’odio LGBT non sono state introdotte misure di sostegno, che sono tuttora erogate dalle associazioni LGBT con risorse proprie.